A cura di Elia Baglio

  1. CONSIDERAZIONI SULLO SVILUPPO DEL LAVORO NEL MONDO DEL DELIVERY NEL PERIODO DELLA PANDEMIA

La pandemia ha completamente stravolto le nostre esistenze. Mezzi di trasporto fermi e strade deserte: poche immagini per capire che il mondo si è a più riprese fermato per arrestare l’avanzata di quella che può essere definita la crisi più prepotente della storia.

In poco tempo sono state registrate innumerevoli procedure fallimentari e numerosi lavoratori hanno perso il proprio impiego. Provvedimenti come quello del blocco dei licenziamenti, messi a punto dal Governo italiano, sono presto intervenuti per scongiurare una apocalisse del mercato del lavoro. In questo contesto, tuttavia, stava nascendo qualcosa di nuovo.

Le persone costrette in casa hanno iniziato a lavorare da remoto e le amministrazioni sia pubbliche che private, hanno fatto ricorso allo smart working,  una delle principali novità che hanno accompagnato la pandemia, dall’impatto estremamente rilevante sul modo di vivere, con effetti positivi da diversi punti di vista. Un nuovo modo di pensare il lavoro, più  ecosostenibile, dal momento che la maggior parte della popolazione non doveva spostarsi, riducendo così drasticamente l’inquinamento.

Le nostre abitudini sono state modificate da strumenti per molti nuovi. L’e-commerce ha consentito di fare acquisti da casa con un semplice click dal proprio dispositivo e, di conseguenza,  con la crescita  esponenziale del settore, i grandi colossi hanno incrementato le assunzioni di figure professionali come i rider, che continuano a sfrecciare per le vie delle nostre città per effettuare consegne  a domicilio. Secondo i report INPS, nel 2019 i rider in Italia erano 11.000, mentre nel 2020 sono diventati circa 60.000.  

Il protrarsi della pandemia e di tutte le conseguenze sull’organizzazione della società che questa ha portato con sé ha determinato l’emergere di diverse problematiche contrattuali connesse a questa figura, che sono oggi oggetto di discussione da parte di istituzioni, sindacati, partiti e associazioni.

  1. LA TUTELA DEL LAVORATORE POST PANDEMIA

Ad oggi, la categoria dei rider è inquadrabile in un contratto di lavoro di tipo autonomo, anche se sono state poste in essere – e vinte multis sent. n.1663/2020 della Corte di Cassazione, sent. n. 3570/2020 del Tribunale di Palermo – diverse azioni legali volte a ottenere la tutela del lavoro e il riconoscimento di un rapporto di natura subordinata.

Il 3 novembre 2020, nonostante le sentenze, il sindacato UGL ha siglato un contratto collettivo con Assodelivery, che conferisce una prima forma di tutela ai rider, prevedendo  in particolare compensi minimi e indennità integrative per condizioni specifiche di lavoro, fornitura gratuita di dotazioni di sicurezza, formazione specifica, coperture assicurative sia contro gli infortuni sia per danni a terzi, compenso minimo pari a 10€ per ora lavorata. Tale contratto prevede però che i  rider rimangano inquadrati come lavoratori autonomi.

Ne è seguita una dura e severa critica da parte di CGIL, CISL e  UIL, che hanno anche intrapreso azioni legali al fine di rivendicare l’elemento della subordinazione. Secondo l’UGL, al contrario, l’autonomia risulta essere fondamentale quando si tratta di questo tipo di figura professionale. È opportuno evidenziare che il contratto siglato dall’UGL, non ha assunto il ruolo di CCNL, poiché non siglato per l’appunto dai sindacati maggiormente rappresentativi.

È facilmente prevedibile che, nonostante la precarietà in cui versano le  figure operanti nel settore e l’incertezza del loro futuro lavorativo nel post pandemia, gli utenti non cesseranno di ricorrere alle piattaforme per acquisti online. L’incremento di questo tipo di acquisti porterà le aziende di delivery e i colossi dell’e-commerce ad aumentare la propria capacità produttiva; tale incremento, tuttavia, sarà tanto rilevante da non consentire oggi di prevedere se le aziende saranno o meno in grado di mantenere standard di efficienza costanti. Le stesse imprese, dunque, potrebbero andare incontro a crisi aziendali che inevitabilmente si ripercuoterebbero sui lavoratori.

È necessario domandarsi adesso che ne sarà di questi contratti, di questi lavoratori, delle loro famiglie, dal momento che, qualora rimanessero effettivamente lavoratori autonomi, l’eventuale perdita del posto di lavoro non sarebbe compensata da alcun ammortizzatore sociale. Non è presto per parlarne!

  1. CONCLUSIONI

Ad oggi, l’assenza di ammortizzatori sociali specifici per la categoria dei rider rappresenta un danno molto grave per decine di migliaia di famiglie di lavoratrici e lavoratori italiane che, in caso di licenziamento, si vedrebbero costretti a fare richiesta di reddito di cittadinanza (RdC) come unica soluzione palliativa e non sempre compatibile (alcuni rider potrebbero essere soggetti non idonei a ottenere il Rdc). L’Italia è pronta a fronteggiare tale emergenza? 


È fondamentale disegnare politiche ad hoc per gli operatori della gig economy, al fine di gestire di gestire in modo organico gli incentivi, le tutele, i sussidi e le misure di previdenza sociale per l’intera categoria, così da impedire l’avvento di una nuova forma di caporalato.